Nuove leggi intervenute dopo la concessione edilizia
Nel caso in cui dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra gli edifici, o sulla loro volumetria o altezza, il costruttore deve conformarsi allo "ius superveniens", salvo che la costruzione sia già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni consolidatesi (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13.5.2003, n. 781; Cass. Civ., sez. II, 4.8.1997 n. 7185; Cass. Civ., sez. II, 4.8.1988 n. 4838).
T.A.R. Veneto - Venezia, Sez. 2, sentenza 25/02/2012, n. 43
06/02/2012