Diritto socio consultazione libri sociali
Tribunale Verona, 29 agosto 2011 - Giudice Est. Vaccari.
Il diritto del socio di consultare i libri sociali (2476, comma 2, c.c.) comprende anche il diritto di ottenere estratti di detti documenti; la loro consultazione può inoltre aver luogo anche con l'ausilio di un professionista di fiducia, dovendosi tale facoltà intendere come aggiuntiva e non come alternativa a quella di estrarne la copia. Per quanto, invece, riguarda il diritto del socio di estrarre copia dei documenti relativi alla amministrazione della società, il contemperamento con il diritto della società alla riservatezza può essere ottenuto consentendo l'estrazione di copia non di tutta quanta la documentazione bensì solamente di quella che sia stata consultata.
16/01/2012