Rinnovo locazione uso diverso abitazione
In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dall'art. 29, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha l'onere di provare soltanto la serietà dell'asserita intenzione di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti in secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate dall'art. 27, e, quindi, l'oggettiva realizzabilità tecnica e giuridica di tale intenzione, ma non ha anche l'onere di provare né l'effettiva e concreta realizzazione, di quell'intento, né tanto meno la convenienza economica dell'iniziativa che intende adottare.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 19994 del 30/09/ 2011, n. 19994
12/12/2011