"Entro e non oltre" nel contratto preliminare
La stipula del contratto definitivo è concordata «entro e non oltre» una certa data, anche se tale pattuizione non basta da sola a rendere essenziale il termine indicato. Si tratta solo di un elemento da considerare per stabilire se i contraenti abbiano voluto assegnare valenza decisiva alla data. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21838 depositata il 25 ottobre 2010.
Al riguardo, i giudici di legittimità osservano che “per stabilire se il termine per l’adempimento delle obbligazioni pattuite possa essere ritenuto o meno essenziale contano la natura e l’oggetto del contratto ma soprattutto la volontà delle parti”. La fattispecie concreta può essere ricompresa tra quelle previste dall’art. 1457 c.c. soltanto quando emerge in modo inequivocabile che i contraenti ritenessero perduta l’utilità economica del negozio una volta scaduto il termine indicato.
Il fatto che il preliminare preveda la stipula del definitivo «entro e non oltre» un certo giorno non equivale all’indicazione di un termine, così come non vale certo a escluderlo: si tratta solo di una circostanza che il giudice deve esaminare per interpretare l’intenzione delle parti.
In particolare, la S.C. afferma che la presenza nel contratto di un termine essenziale o di una clausola risolutiva espressa è tutt’altro che secondaria, in quanto entrambi gli elementi costituiscono un apprezzamento automatico della gravità dell’inadempimento che ha natura preventiva e consensuale.
05/10/2011
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