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domenica 20 maggio 2012, ore 05:08

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Scioglimento del condominio

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24380, depositata in cancelleria lnel dicembre 2010, è tornata ad occuparsi dello scioglimento del condominio, istituto regolato dagli artt. 61-62 disp. att. c.c. Secondo gli ermellini, il concetto di autonomia degli edifici, cui si fa riferimento nella norma, riguarda i profili strutturali delle parti per le quali è chiesta la separazione e non quelli amministrativi. In sostanza il fine ultimo della norma è quello di consentire, laddove ne ricorrano le circostanze fattuali, l'indipendenza materiale delle parti di fabbricato e non solo quella gestionale.
In primis, è utile rammentare il contenuto delle succitate norme delle disposizioni di attuazione. A mente dell'art. 61, primo comma, disp. att. c.c. "qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato". Il capoverso del medesimo articolo precisa che a tale risultato può giungersi per via assembleare, così come a seguito di provvedimento giurisdizionale richiesto da "almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione". L'art. 62 disp. att. c.c. specifica che si può addivenire alla separazione anche se alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c. restano in comune ma che, in ogni caso, se per giungere a ciò è necessario una modificazione di opere ed impianti il tutto, per il caso di decisione assembleare, deve essere votato con le maggioranze prescritte per le innovazioni.  
La Cassazione ha specificato che <<lo scioglimento del condominio dì un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art 1117 del codice. Il tenore delta norma, riferito all'espressione 'edifici autonomi' esclude di per se che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacche, più che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, dev'essere suscettibile di divisione in parti distinte aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che può consentirsi a tale interpretazione è quella prevista dall'art. 62 citato, il quale fa riferimento all'art 1117 cod. civ. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia nel suo complesso unitario che netta separazione di edifici autonomi)>>.

05/10/2011

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