La casa costruita su terreno di proprietà di uno dei coniugi
Essa casa non è oggetto di comunione.
La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione consolida l'orientamento affermatosi nell'ultimo decennio (v. Cass., 22 aprile 1998, n. 4076, in Giust. Civ., 1998, XI, 2831; Cass., 12 maggio 1999, n. 4716, in Giur. It., 2000, III, 490; Cass., 14 aprile 2004, n. 7060; Cass., 4 febbraio 2005, n. 2354, in Giust. Civ., 2005, IX, 2053) e inaugurato dalle Sezioni unite nel 1996 (Cass. SU., 27 gennaio 1996, n. 651, in Giust. Civ., 1996, II, 342), secondo il quale il principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. (il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata) vale anche se la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime della comunione legale, salvo diverso patto o deroga legale.
Nel caso dell'acquisto della proprietà per accessione, infatti, siamo dinanzi ad un acquisto a titolo originario, mentre l'art. 177, lett. a), c.c. -che stabilisce che sono oggetto di comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali- lascia evidentemente intendere che si tratti di acquisti a titolo derivativo, giacché l'espressione "compiuti" si riferisce ad una manifestazione di volontà.
In ogni caso il coniuge non proprietario non resta privo di tutela, qualora abbia contribuito materialmente alla realizzazione della costruzione. Gli spetta, infatti, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge proprietario le spese affrontate per la costruzione medesima.
Per ottenere tale tutela obbligatoria, però, il coniuge non proprietario deve dimostrare il proprio contributo economico agli esborsi sostenuti per la costruzione dell'immobile, non essendo sufficiente allegare una mera assistenza e sostegno morale e affettivo.
Corte di Cassazione, sez. 1 civile, sentenza del 30.09.2010, n. 20508
11/01/2011