Giudizi avanzamento Ufficiali Guardia di Finanza
La cognizione del giudice amministrativo sui giudizi resi in merito all'avanzamento degli Ufficiali della Guardia di Finanza deve intendersi volta ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, in raccordo con la ratio complessiva del giudizio, che si colloca in un contesto caratterizzato da un'elevata discrezionalità, riferendosi ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili esclusivamente mediante sottilissime analisi di merito. Tali giudizi, quindi, sono censurabili nei limitati ambiti in cui la detta valutazione appaia smaccatamente affetta da vizi riscontrabili ab estrinseco, ossia nei limiti in cui siano in essa ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità costituiscono il limite.
Consiglio di Stato, sez. IV Sent., sentenza del 16/04/2010, n. 2180
19/06/2010