Baby sitter, colf o collaboratore domestico
Nella categoria dei lavoratori domestici, in cui rientrano anche le baby sitter o colf, esistono differenti livelli di retribuzione minima, a seconda del titolo di studio e della professionalità posseduta. la forbice va da circa 4 euro l'ora (livello a) a 5,90 euro (livello c super). in realtà le retribuzioni di mercato sono quasi sempre più alte di quelle previste dal Contratto collettivo di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 13 febbraio 2007 (decorrenza 1° marzo 2007 - scadenza 28 febbraio 2011).
Il contratto deve riportare la data di inizio del rapporto di lavoro e, se è a termine, anche la data di cessazione, la categoria in cui viene assunta la persona e la durata del periodo di prova. Vanno inoltre specificati orario di lavoro e il giorno di riposo settimanale, se la baby sitter lavora a tempo pieno. Entrambe le parti devono sottoscrivere e conservare una copia del contratto. Sono connessi obblighi previdenziali e assistenziali Inps e Inail (meglio avvalersi dell'assistenza di un consulente del lavoro - www.consulentidellavoro.it -)
Se la baby sitter che volete assumere è italiana o proviene da un Paese dell'Ue, le pratiche sono abbastanza semplici. Servono un suo documento di identità, eventuali diplomi o attestati professionali, la tessera sanitaria rilasciata dalla Asl di residenza, il codice fiscale e lo stato di famiglia. Se invece si tratta di una persona proveniente da un Paese extra-Ue, ma con permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido, anche questo documento va aggiunto agli altri.
Chi vuole assumere una baby sitter che risiede in un Paese extra - Ue, o si trova in Italia ma senza permesso di soggiorno, deve attendere l'emanazione dell'apposito "decreto flussi", che in base alla legge Bossi - Fini sull'immigrazione prevede ogni anno un numero di lavoratori, distinti per la qualifica lavorativa, che possono essere assunti dall'estero. Preparatevi a una procedura lunga e complicata, che in più subisce variazioni di anno in anno. Bisogna inviare la domanda di nullaosta con la procedura telematica del ministero dell'Interno (interno.it). Potete compilarla e inviarla direttamente allo Sportello Unico dell'immigrazione della vostra Prefettura di residenza.
08/06/2010