Assegno divorzile
L'art.
Con riferimento alla prova in relazione all'assegno divorzile, la norma al comma nono ammette espressamente la prova documentale e i poteri di indagine esercitabili dal tribunale sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (v.
La prova del reddito può essere data, oltre che con la documentazione prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresi la presunzione, il ricorso alle nozioni di comune esperienza, nonché, secondo la recente modifica dell'
Per tali motivi la giurisprudenza è giunta a concludere che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (
Inoltre, con riferimento ai poteri istruttori d'ufficio, l'esercizio dei medesimi rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. (
Quanto, invece, alla prova presuntiva è noto che le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. La suprema Corte ha mantenuto sempre un atteggiamento ad essa favorevole, sulla base dell'assunto generale per cui il relativo accertamento per presunzioni non è censurabile in cassazione. Non spetta, infatti, ai giudici di legittimità valutare l'opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova, nonché la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, purché -e questo limite è, invece, sindacabile nel giudizio di legittimità- l'accertamento del giudice di merito sia sorretto da motivazione immune da vizi logici (v.
Nel caso della sentenza in esame, i giudici della prima sezione hanno sentenziato che incombe sul coniuge che richiede l'assegno di mantenimento la prova in ordine al suo stato di bisogno, ma una tale prova non deve essere necessariamente fornita in modo specifico, essendo sufficiente che venga desunta implicitamente da tutte le risultanze emerse. Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la valutazione di merito dei giudici di gravame in ordine alla mancanza di mezzi adeguati in capo al coniuge che la controparte sostiene che svolga attività lavorativa presso il negozio gestito dalla madre.
"Anche ammessa una qualche forma di attività lavorativa" -non emersa inequivocabilmente dalle testimonianze- "non viene meno la presunzione di gratuità che caratterizza prestazioni del genere in quanto svolte "affectionis vel benevolentiae causa", con la conseguenza che spettava al ricorrente la prova rigorosa della presenza degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità malgrado lo stretto vincolo di sangue esistente tra madre e figlia" (
08/06/2010