Avvocato Pierpaolo Mottola - Studio Legale Napoli

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martedì 07 febbraio 2012, ore 17:08

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Assegno divorzile

L'art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898 prevede al comma sesto che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre (a determinate condizioni indicate nella norma) l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente all'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

Con riferimento alla prova in relazione all'assegno divorzile, la norma al comma nono ammette espressamente la prova documentale e i poteri di indagine esercitabili dal tribunale sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (v. Cass. Civ. 21 marzo 1992, n. 3529 e 3 luglio 1996, n. 6087) che la suddetta disciplina costituisce una deroga al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; tale deroga comporta che le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell'assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell'istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate. Successivamente la Cassazione ha precisato, altresì, che non viene meno il principio della disponibilità della prova in capo alle parti, giacché l'espletamento di indagini è previsto, quale che sia la documentazione dalla quale emerga il reddito, solo in caso di contestazione e per tale debba intendersi non la mera negazione, ma la contestazione stessa allorché rivesta sufficiente ragionevolezza (v. Cass. Civ. 23 gennaio 1996, n. 496).

La prova del reddito può essere data, oltre che con la documentazione prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresi la presunzione, il ricorso alle nozioni di comune esperienza, nonché, secondo la recente modifica dell'art. 115 c.p.c., anche i fatti non espressamente contestati dalla parte costituita. Il tribunale, peraltro, non è vincolato a disporre prove d'ufficio, ogni volta che sia contestato un reddito, perché è principio generale per cui il giudice ha facoltà di ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.

Per tali motivi la giurisprudenza è giunta a concludere che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie. (Cass. Civ. 28 aprile 2006, n. 9876)

Inoltre, con riferimento ai poteri istruttori d'ufficio, l'esercizio dei medesimi rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. (Cass. Civ. 28 aprile 2006 n. 9861)

Quanto, invece, alla prova presuntiva è noto che le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. La suprema Corte ha mantenuto sempre un atteggiamento ad essa favorevole, sulla base dell'assunto generale per cui il relativo accertamento per presunzioni non è censurabile in cassazione. Non spetta, infatti, ai giudici di legittimità valutare l'opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova, nonché la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, purché -e questo limite è, invece, sindacabile nel giudizio di legittimità- l'accertamento del giudice di merito sia sorretto da motivazione immune da vizi logici (v. Cass. Civ. 14 maggio 2005, n. 10135).

Nel caso della sentenza in esame, i giudici della prima sezione hanno sentenziato che incombe sul coniuge che richiede l'assegno di mantenimento la prova in ordine al suo stato di bisogno, ma una tale prova non deve essere necessariamente fornita in modo specifico, essendo sufficiente che venga desunta implicitamente da tutte le risultanze emerse. Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici la valutazione di merito dei giudici di gravame in ordine alla mancanza di mezzi adeguati in capo al coniuge che la controparte sostiene che svolga attività lavorativa presso il negozio gestito dalla madre.

"Anche ammessa una qualche forma di attività lavorativa" -non emersa inequivocabilmente dalle testimonianze- "non viene meno la presunzione di gratuità che caratterizza prestazioni del genere in quanto svolte "affectionis vel benevolentiae causa", con la conseguenza che spettava al ricorrente la prova rigorosa della presenza degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità malgrado lo stretto vincolo di sangue esistente tra madre e figlia" (Cass. Civ., Sez. I,, 23 aprile 2010, n. 9719).

08/06/2010

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