Termine fissato nel compromesso per la conclusione del definitivo dinanzi al notaio
Quando le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione di un termine per la stipulazione del contratto definitivo, a fronte dell’ingiustificato indugio della parte cui tale facoltà sia stata riservata l’altra parte, che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico, può rivolgersi al giudice perché, ai sensi dell’art. 1183 cod civ., stabilisca il termine per la stipulazione ovvero può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del termine; con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l’ordinario temine prescrizionale (10 anni), il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione.
Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza del 3.05.2010, n.10625
26/05/2010
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